Art. 59 — Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.";
- b)al comma 2, le parole: "La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.";
- c)al comma 3, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre";
- d)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.";
- e)al comma 7:
- 1)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
- 2)al quarto periodo, dopo le parole: "e' ridotto del 15 per cento" sono inserite le seguenti: ", anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto periodo, le parole: "rating di legalita'" sono sostituite dalle seguenti: "rating di legalita' e rating di impresa" ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.";
- f)al comma 8, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
- g)dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
