Art. 16 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonche' la loro conformita' alla normativa vigente.";
- b)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori";
- c)al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.";
- d)dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
