Art. 60 — Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3:
  • 1)alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
  • 2)alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";
  • b)al comma 4:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";
  • 2)alla lettera c), le parole: "di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "di importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se";
  • c)al comma 6, alle lettere c) e d), e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ";";
  • d)al comma 8, la parola: "prevedendo" e' sostituita dalle seguenti: "anche prevedendo";
  • e)il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";
  • f)dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.";
  • g)al comma 13, primo periodo, dopo la parola: "legalita'" sono inserite le seguenti: "e di impresa" e al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero";
  • h)al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: "e sono collegate" sono sostituite dalle seguenti: ". Le varianti sono comunque collegate";
  • i)dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art60 · fonte del testo

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