Art. 115 — Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare" sono sostituite dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.";
- b)al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del costo di utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "b) e c)";
- c)al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti: ", III e IV".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
