Art. 14 — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione";
- b)al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di incarichi di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara";
- c)al comma 8, secondo periodo, le parole: "possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e le parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "importo da porre a base di gara dell'affidamento";
- d)dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non puo' prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
