Art. 25 — Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1, nonche' del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.";
  • b)al comma 2:
  • 1)alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici";
  • 2)alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture";
  • 3)alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui all'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "procedura negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori";
  • 4)alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a),";
  • c)al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2";
  • d)al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
  • e)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito";
  • f)al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
  • g)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e' effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.";
  • h)al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle offerte anomale.".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art25 · fonte del testo

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