Art. 38 — Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono inserite le seguenti: "e oggetto del contratto";
  • b)al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.";
  • c)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.";
  • d)al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";
  • e)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.";
  • f)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
  • a)che non rispettano i documenti di gara;
  • b)che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
  • c)che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
  • g)al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e c)";
  • h)dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di misura.".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art38 · fonte del testo

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