Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a)«convenzione»: la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
- b)«autorita' competente di altro Stato Parte»: l'autorita' che, secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, e' competente a dare assistenza ad una richiesta proveniente dall'autorita' giudiziaria o dal Ministro della giustizia;
- c)«autorita' richiedente»: l'autorita' competente, secondo l'ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza all'autorita' giudiziaria o al Ministro della giustizia.
Testo vigente dal 27 aprile 2017
