Art. 3 — Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della giustizia, alla autorita' competente di altro Stato Parte il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari. Il Ministro della giustizia da' corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
Testo vigente dal 27 aprile 2017
