Art. 19 — Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete
Il procuratore della Repubblica, quando e' richiesta l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello Stato Parte richiedente o nel territorio di altro Stato Parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica che l'autorita' richiedente abbia indicato:
- a)l'autorita' che procede;
- b)l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;
- c)i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
- d)la durata dell'intercettazione. Si da' esecuzione alla richiesta con l'ordine all'operatore di rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di rete e' trasmessa copia del provvedimento con cui l'autorita' richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.
Testo vigente dal 27 aprile 2017
