Art. 9 — Scambio spontaneo di informazioni
E' consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l'autorita' competente di altro Stato Parte. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall'autorita' competente dello Stato Parte. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Testo vigente dal 27 aprile 2017
