La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volonta' dei fondatori, avviene mediante deliberazioneassunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che puo' disciplinare anche:

  • a)le modalita' di impiego delle risorse anche a finalita' di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
  • b)la possibilita' del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione gia' prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
  • c)la possibilita', per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita', possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
  • d)la possibilita', per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita', a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticita'. Nello statuto sono altresi' indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni piu' funzionali al raggiungimento delle medesime finalita', con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualita'. Lo statuto puo' prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalita' organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attivita' dell'ente.

Testo vigente dal 1 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207~art17 · fonte del testo

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