E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori gia' iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facolta' di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.

Testo vigente dal 23 agosto 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509~art4 · fonte del testo