Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del

d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita

dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in

materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti

gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e dell'art.

24 (recte: 32) della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell'Ente

nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) come

interpretato autenticamente dall'art. 11, comma 26, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal pretore di Torino

sul ricorso proposto da Aimerito Paolo Adriano ed altri contro

l'ENPAV, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Aimerito Paolo Adriano ed altri e

dell'ENPAV e gli atti di intervento dell'ENPAM, della Cassa nazionale

del Notariato ed altri, della Fondazione ENPAIA, della Cassa

nazionale previdenza e assistenza forense, dell'ONAOSI e del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Paolo Boer per Aimerito Paolo Adriano ed altri,

Giuseppe Abbamonte e Paolo de Camelis per l'ENPAV, Walter Prosperetti

per l'ENPAM, Massimo Luciani per la Cassa nazionale del Notariato ed

altri e per la Cassa nazionale previdenza e assistenza forense, Lucio

Iannotta per la Fondazione ENPAIA, Gianpaolo Rossi per l'ONAOSI e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, veterinari

iscritti negli albi professionali prima dell'entrata in vigore della

legge 12 aprile 1991, n. 136, e perciò tenuti alla contribuzione

all'ENPAV, avevano chiesto dichiararsi l'inesistenza dell'obbligo

d'iscrizione all'Ente, il pretore di Torino, con ordinanza emessa il

22 aprile 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 18 e 38

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione

della delega conferita dall'art. 1, comma 32, dellalegge 24 dicembre

1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche

private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza) e dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136

(Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i

veterinari), come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 26,

della legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza

pubblica), nella parte in cui tale obbligatorietà d'iscrizione

prevedono nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente

previdenziale. Non ignora il rimettente la sentenza n. 88 del 1995,

nella quale questa Corte ha affrontato analoga questione in

riferimento a molteplici parametri costituzionali, dichiarandola non

fondata, ma ritiene che la privatizzazione dell'ENPAV, medio tempore

intervenuta, abbia modificato i presupposti di fatto sui quali tale

decisione si basa, ed inoltre esclude che la sentenza in parola abbia

esaminato tale nuovo profilo. A parere del giudice a quo

l'imposizione del vincolo associativo nel caso di specie non sarebbe

giustificata dal fine pubblico che si intende perseguire, in quanto

ai veterinari di cui è causa le prestazioni previdenziali sono già

garantite per via della loro iscrizione all'INPDAP (in quanto

veterinari delle Unità sanitarie locali); mentre, viceversa, proprio

a causa della sopravvenuta trasformazione da ente pubblico in

associazione privata, l'ENPAV, nell'ipotesi di disavanzo economico e

finanziario, potrebbe andare soggetto alle norme sulla liquidazione

coatta, in quanto applicabili, e quindi non garantire più

l'erogazione delle pensioni (posto che la riserva tecnica e quella

legale assicurano tali prestazioni solo per cinque annualità o poco

più). Opina quindi il pretore nel senso dell'esclusione del fine

pubblico dall'obbligo d'iscrizione all'ENPAV ed assimila la funzione

di tale ente a quella di un soggetto erogatore di previdenza

complementare. Ma quest'ultima - prosegue il rimettente - dovrebbe

essere interamente rimessa alla volontà del singolo, sicché

l'adesione alla stessa non può essere imposta, a fortiori se difetta

la certezza dell'erogazione della prestazione. In tal senso andrebbe

riesaminata l'affermazione di questa Corte che individuava la causa

della contribuzione nella possibilità di godere delle prestazioni

previdenziali, posto che queste non apparirebbero più garantite in

caso di persistenza dello stato di disavanzo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza della

questione, ricordando anzitutto come la Corte abbia escluso

l'incidenza della privatizzazione sull'obbligatorietà d'iscrizione

all'ENPAV. Rispetto all'evocata garanzia della libertà di non

associarsi, osserva l'Avvocatura che lo Stato ben può creare

strutture ed enti per raggiungere specifici fini pubblici, sicché

l'obbligo d'iscrizione a questi ultimi si pone come limite alla

libertà predetta. Inoltre il rimettente non avrebbe considerato che

il decreto legislativo n. 509 del 1994 (che riguarda in tutto ben

sedici enti) ha stabilito (artt. 3 e 4) disposizioni che confermano

il perseguimento del fine (pubblico) previdenziale. In tale ottica si

collocherebbero l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un

apposito albo, nel quale sono iscritti tutti gli enti trasformati in

persone giuridiche private, nonché le diverse forme di vigilanza da

parte della pubblica amministrazione sia sullo statuto di detti enti

che sulla loro vita sociale. Inoltre è previsto il controllo

generale da parte della Corte dei conti sulla gestione delle

assicurazioni. Infine - rileva l'Avvocatura - entro un anno dalla

privatizzazione i lavoratori già iscritti a tali istituti possono

optare per l'iscrizione all'AGO, con facoltà di trasferimento della

loro posizione assicurativa.

3.1. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private. I ricorrenti veterinari affermano che la connotazione

solidaristica dell'assicurazione ENPAV (richiamata dalla Corte nella

sentenza n. 88 del 1995) è venuta meno a séguito della

privatizzazione, la quale trae origine dalla legge 24 dicembre 1993,

n. 537, che all'art. 1, comma 32 e seguenti, autorizza il Governo ad

eliminare le duplicazioni organizzative attraverso l'incorporazione

di funzioni di un ente in un altro, secondo una logica di equità di

trattamenti e semplificazione amministrativa. Tali principi e

criteri direttivi sono peraltro ritenuti congiuntamente dal

legislatore, onde la privatizzazione degli enti si è realizzata

ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione

e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di

personale a favore dei quali essi risultano istituiti (lett. a),

punto 4, art. 1, comma 33, della legge n. 537 del 1993).

Osservano i ricorrenti che, nell'ipotesi di liquidazione coatta

amministrativa dell'impresa assicuratrice, l'art. 1902 codice civile

(applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1886 stesso

codice) prevede lo scioglimento del contratto, in particolare

specificando che i contratti di assicurazione sulla vita sono

trasferiti all'INA a determinate condizioni. In ogni caso è escluso

l'accollo delle prestazioni pensionistiche a carico di un fondo di

garanzia ed inoltre non sono neppure assicurate le stesse

obbligazioni in cifra capitale poiché l'attivo concorsuale può in

concreto risultare incapiente. Analoga previsione di liquidazione

ricorre anche per la previdenza complementare, ove però l'adesione a

ciascun fondo è volontaria, attesa l'espressa previsione di cui

all'art. 38 della Costituzione, che distingue nettamentela previdenza

pubblica da quella privata. Secondo la parte, o si vuole sgravare lo

Stato dalla responsabilità finanziaria ed allora l'ente gestore si

deve configurare come una previdenza libera, o si ritiene essenziale

il bisogno previdenziale ed allora va garantita la solidarietà

collettiva. Parimenti sarebbe violato l'art. 18 della Costituzione,

anche alla stregua delle affermazioni di questa Corte secondo cui

l'obbligo di iscrizione risulta legittimo allorché rappresenti lo

strumento più idoneo al perseguimento di finalità pubbliche, là

dove l'ENPAV si configurerebbe in modo analogo ad un fondo

complementare, precludendo peraltro agl'iscritti l'accesso ad altri

fondi, in ragione del carattere forzoso del prelievo. Si osserva

infine che l'introduzione della volontarietà della contribuzione

produrrebbe conseguenze di particolare gravità poiché essa sarebbe

limitata agli iscritti ad altre forme non privatizzate e poiché

l'ENPAV potrebbe introdurre un sistema di calcolo analogo a quello

già in essere per i veterinari iscritti agli albi dopo la legge n.

136 del 1991.

3.2. - L'ENPAV ha a sua volta chiesto la declaratoria

d'infondatezza della questione, anzitutto richiamandosi alle

affermazioni contenute nella sentenza n. 88 del 1995 di questa Corte,

pressoché integralmente riportate in memoria. A parere della difesa

dell'ente, la tesi dei ricorrenti circa il venir meno della

connotazione solidaristica della previdenza in parola a séguito

della privatizzazione sarebbe del tutto "stravagante", e sarebbe

altresì infondato vuoi il richiamo all'art. 1902 codice civile vuoi

l'eventualità della messa in liquidazione, non vertendosi in tema di

società per azioni, bensì di enti che di privato hanno solo la

gestione ma la cui operatività è necessaria. Viene poi ricostruita

dall'ENPAV la vicenda storica della privatizzazione. A riguardo esso

ricorda come la delega contenuta nell'art. 1, comma 33, lettera a)

punto 4, della legge n. 537 del 1993, fissasse tre aspetti

fondamentali: a) il finanziamento esclusivamente privato, b)

l'obbligo di raggiungere le finalità istitutive, c) le garanzie di

autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. La

figura soggettiva che scaturisce da tale processo non sarebbe già

quella della società per azioni, bensì di un ente sui generis in

quanto senza scopo di lucro, inquadrabile semmai nell'a'mbito delle

associazioni o fondazioni. Di qui la specialità dello statuto legale

degli enti, costituito dal decreto legislativo n. 509 del 1994,

dalla normativa precedente e dalle norme civilistiche. La difesa

dell'ente confuta quindi alcuni profili d'illegittimità

costituzionale prospettati dai ricorrenti e non considerati

nell'ordinanza di rimessione, sottolineando altresì che quest'ultima

ha fatto propria l'impostazione come sopra contestata, salvo

aggiungere l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 18 della

Costituzione. La difesa, in proposito, ricorda come tale libertà

possa venire compressa o limitata per finalità schiettamente

pubblicistiche, secondo la giurisprudenza costituzionale, a

condizione che non vengano lesi altri diritti costituzionalmente

rilevanti.

Non sarebbe infine configurabile l'ipotesi di liquidazione coatta,

posto che l'art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 si limita

a prevedere la nomina di un commissario liquidatore con i poteri

previsti dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa in

quanto applicabili, ma questi non potrebbe in nessun caso procedere

alla liquidazione di un ente necessario. Sarebbe poi da escludere una

sopravvenuta facoltatività del fine previdenziale come conseguenza

della privatizzazione, in quanto la prima farebbe venir meno gli

elementi organizzativi e finanziari indispensabili per il

perseguimento del fine previdenziale. Inoltre gli artt. 18 e 38 della

Costituzione vanno coordinati nel senso che gli associati devono

essere chiamati a concorrere a detto fine; ed allora l'impugnata

normativa ottempera al precetto posto dall'art. 38 della Costituzione

assicurando la previdenza per malattia, invalidità e vecchiaia

attraverso lo strumento associativo. Il rifiuto di adesione,

perciò, non può risolversi in un ostacolo ad attività dovuta in

forza degli stessi precetti costituzionali.

4. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte hanno depositato atti

l'ENPAM (Ente nazionale previdenza e assistenza medici), l'ENPAIA

(Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati agricoltura), la

Cassa nazionale del Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza a favore dei dottori commercialisti, la Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti

commerciali, l'ENPACL (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per

i consulenti del lavoro), l'INARCASSA (Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti),

la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi

professionisti, chiedendo di essere ammessi a partecipare al

giudizio; ma, con ordinanza dibattimentale, gli interventi sono stati

dichiarati inammissibili, in difetto della qualità di parti nel

giudizio a quo ovvero della titolarità di situazioni giuridiche

dirette e individualizzate su cui l'esito del giudizio stesso sia

suscettibile di incidere.

5. - Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie entrambe

le parti.

I ricorrenti nel giudizio a quo hanno insistito sulla tesi del

doppio livello di tutela previdenziale, una pubblica di base ed

un'altra complementare, che scaturiscono dall'unica attività

professionale svolta e s'inseriscono nella "cornice" dell'art. 38

della Costituzione a séguito del decreto legislativo n. 124 del

1993. Solo per la prima varrebbe ormai il concetto di solidarietà

categoriale, mentre la seconda dovrebbe basarsi su una struttura

volontaria: in sostanza la relazione tra le posizioni gestionali

dell'INPDAP e quelle dell'ENPAV sarebbe descrivibile in termini

gerarchici: di base, ex art. 38, comma secondo, della Costituzione

quella del primo, secondaria e riflessa e perciò necessariamente

volontaria, quella dell'ENPAV. La negazione di tale paradigma

comporterebbe la violazione della citata norma costituzionale; del

resto la Cassa privatizzata avrebbe anche le caratteristiche

finanziarie della previdenza complementare, in quanto autofinanziata

e potenzialmente soggetta a fallimento.

L'ENPAV ha ribadito che la trasformazione degli enti (a cui si era

obbligatoriamente iscritti) in soggetti privati non ha fatto venir

meno il carattere facoltativo della previdenza, là dove, viceversa,

l'obbligatorietà della contribuzione è essenziale per la stessa

sopravvivenza dell'ente gestore: la necessità del fine

previdenziale, insomma, non resta snaturata dalla forma associativa

creata per perseguirlo. Quanto alla prospettata violazione dell'art.

18 della Costituzione, sarebbe significativo il fatto che il primo

comma di questo afferma il diritto di associarsi senza

autorizzazione, in antitesi al potere, mentre nel caso in esame, è

la legge ad imporre l'associazione onde perseguire un fine

costituzionalmente voluto e garantito. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art.

24 della legge 12 aprile 1991, n. 136 "come autenticamente

interpretato dall'art. 11, comma 26, della legge n. 537 del 1993",

nella parte in cui mantengono fermo l'obbligo d'iscrizione e

contribuzione all'ENPAV dei veterinari già iscritti all'albo alla

data di entrata in vigore della predetta legge n. 136 del 1991 ed

assoggettati anche a contribuzione INPDAP, nonostante l'avvenuta

privatizzazione dell'ente previdenziale. A parere del giudice a quo,

la trasformazione dell'ENPAV da ente pubblico in associazione privata

comporterebbe la modifica della forma di previdenza da esso gestita,

assimilabile - secondo la prospettazione - ad una copertura

assicurativa complementare, ma in cui non è più garantita

l'erogazione delle prestazioni in caso di dissesto dell'ente. Con la

conseguenza di un'asserita irragionevolezza del mantenimento

dell'obbligo contributivo, nonché della violazione dell'art. 38

della Costituzione, che distingue nettamente la previdenza pubblica

obbligatoria da quella privata, complementare e volontaria, e

dell'ulteriore lesione dell'art. 18 della Costituzione, che

garantisce la libertà anche di non associarsi.

2. - La questione è infondata.

2.1. - La censura si appunta segnatamente sulla normativa di

privatizzazione, nella parte in cui essa (art. 1, comma 3, del

decreto legislativo n. 509 del 1994) tiene ferma l'obbligatorietà

della iscrizione e della contribuzione a carico delle categorie di

lavoratori e professionisti per le quali gli enti sono stati

istituiti. Ma è anche impugnata la previsione contenuta nell'art. 24

della legge di riforma dell'ENPAV, che il rimettente definisce

"autenticamente interpretata" dall'art. 11, comma 26, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, e dalla quale egli fa discendere l'attualità

dell'obbligo di contribuzione per i veterinari di cui al giudizio a

quo già assoggettati a contribuzione in favore dell'INPDAP siccome

pubblici dipendenti.

In realtà tale ultimo effetto si produce a carico dei predetti

lavoratori in virtù del combinato disposto dell'art. 11, comma 26,

della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 32 della legge n. 136 del

1991: è quest'ultima infatti la norma abrogatrice dell'originario

obbligo di contribuzione, e in virtù della quale l'iscrizione

all'ENPAV dei veterinari lavoratori dipendenti era divenuta

facoltativa, ridiventando obbligatoria proprio a séguito

dell'interpretazione introdotta dal citato art. 11, per i soli

veterinari iscritti nell'albo al momento di entrata in vigore della

legge n. 136 del 1991. Al di là della sua imperfetta formulazione,

la questione coincide quindi in parte qua con quella già esaminata

dalla Corte nella sentenza n. 88 del 1995, che ha escluso

l'illegittimità costituzionale di tale intervento legislativo. Il

pretore rimettente, peraltro, assume che la privatizzazione medio

tempore intervenuta avrebbe "modificato la situazione di fatto su cui

si è basata" allora la Corte stessa.

2.2. - Tanto premesso, deve escludersi che la trasformazione

dell'ENPAV in associazione privata, con effetto dal 1 gennaio 1995,

abbia inciso nel senso prospettato dal giudice a quo sulla natura

dell'attività svolta dall'ente medesimo, così determinando una

sostanziale modificazione dei caratteri del rapporto previdenziale in

esame. Con l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge

n. 537 del 1993 è stata conferita delega al Governo per riordinare

o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata

in particolare prevista la possibilità di privatizzare - nelle forme

dell'associazione o della fondazione - gli enti che non usufruiscono

di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme

restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e

contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di

personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti".

In attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509

del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo

all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando

la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro

d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a

svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto.

All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta

ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno

riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo

sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché

una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della

Corte dei conti. Particolare attenzione ha poi posto il legislatore

al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di

garantire l'erogazione delle prestazioni: è stato così sancito il

vincolo d'una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle

pensioni in essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509

del 1994) e, più recentemente in sede di riforma del sistema

pensionistico generale, è stata prevista l'obbligatorietà della

predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco

previsionale di almeno quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8

agosto 1995, n. 335). Il già citato comma 4 dell'art. 2 consente

inoltre, nel caso di disavanzo economico finanziario, la nomina di un

commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il

riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata

l'impossibilità di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta

nomina, è previsto l'intervento di un commissario liquidatore con i

poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta

amministrativa.

2.3. - Dal quadro così tracciato emerge che la suddetta

trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico

dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli

enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli

strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei

soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario,

appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine

previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della

solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli

enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento

pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario. E dunque

l'asserita insufficienza delle garanzie che in un remoto futuro

potrebbe pregiudicare l'erogazione delle prestazioni, secondo quanto

il rimettente paventa, non può fondare il dubbio di legittimità

costituzionale circa l'imposizione dell'obbligo contributivo. Più

in dettaglio, la censura si rivela inconsistente non appena la si

verifichi in rapporto al profilo rilevante nel giudizio a quo che

concerne i veterinari gravati dalla doppia contribuzione: in ragione

della discrezionalità riconosciuta al legislatore nel graduare il

passaggio dal regime dell'iscrizione obbligatoria generalizzata a

quello bimodale (iscrizione obbligatoria accanto a quella

facoltativa), questa Corte nella citata sentenza n. 88 del 1995 ha

osservato come, nel tempo, verrà a ridursi la percentuale dei

veterinari che sono mantenuti nel vecchio regime della generalizzata

iscrizione obbligatoria. Parallelamente l'ampia estensione

temporale, in cui si è inteso garantire l'equilibrio finanziario

dell'ente nei modi suddetti, induce ad escludere l'attendibilità del

dissesto evocato in via meramente ipotetica nella prospettazione.

Meno che mai tale eventualità e le conseguenze che se ne vogliano

rappresentare in danno degli assicurati, valgono ad argomentare nel

senso del venir meno del fine pubblico ed a qualificare la previdenza

in discorso come complementare conclusione, ripetesi, non

giustificata dal solo fatto della mutata natura giuridica dell'ente

gestore per inferire una sopravvenuta non obbligatorietà della

contribuzione.

A riguardo resta valido quanto osservato nella citata sentenza n.

88 del 1995 circa la giustificazione dell'obbligo, da ricercarsi nel

rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio

contributo (possibili beneficiari futuri di una doppia pensione) e,

insieme, nella solidarietà endocategoriale che il legislatore si è

preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare

l'idonea provvista di mezzi: considerazione, quest'ultima, tanto più

valida ora, in un sistema dichiaratamente autofinanziato.

2.4. - Le conclusioni raggiunte circa l'immutata natura della

previdenza consentono quindi di assimilare integralmente l'ipotesi in

esame a quella oggetto del precedente scrutinio e di richiamare le

motivazioni allora svolte nell'escludere che la doppia previdenza

concreti violazione dell'art. 38 della Costituzione anche in ragione

del carattere programmatico del principio che ne impone il

superamento.

2.5. - Ma la permanente vigenza del fine pubblicistico generale

dell'attività che gli enti svolgono, consente altresì di respingere

la sostanziale richiesta di riesame in cui si concreta la

prospettazione anche sotto l'ulteriore profilo dedotto, concernente

l'art. 18 della Costituzione. Questa Corte ha escluso che sia lesiva

della libertà (negativa) di associazione l'imposizione da parte

della legge, per la tutela di altri interessi costituzionalmente

garantiti, di obblighi di appartenenza ad un organismo pubblico a

struttura associativa, "purché non siano altrimenti offesi libertà,

diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla

libertà negativa di associarsi)", e risulti al tempo stesso che tale

previsione "assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di

finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale

opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione

dei privati" (sentenza n. 40 del 1982), o di un fine pubblico "che

non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso" (sentenza

n. 20 del 1975; e cfr. anche le sentenze n. 120 del 1973 e n. 69 del

1962). Tanto può affermarsi anche con riguardo agli scopi

previdenziali perseguiti dall'ENPAV, nel quadro della già richiamata

solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'ente

è stato istituito: la comunanza d'interessi degli iscritti comporta

che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo

delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria, di talché

il vincolo può dirsi presupposto prima ancora che imposto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione

della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre

1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche

private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza), dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e

dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, dal pretore di

Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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