Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 537/1993
  • art. 1d.lgs. 509/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33,

lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 1,

comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, promosso con

ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal pretore di Modena sul ricorso

proposto da Moscardini Eros ed altri contro l'Opera nazionale

assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), iscritta al n. 795 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47 - prima serie speciale - dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Taddei Milena ed altri e

dell'ONAOSI, nonché gli atti di intervento della Cassa nazionale del

Notariato ed altri, della Fondazione E.N.P.A.I.A. e del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Giuseppe Li Marzi per Taddei Milena ed altri,

Giampaolo Rossi per l'ONAOSI, Massimo Luciani per la Cassa nazionale

del Notariato ed altri, Lucio Iannotta per la Fondazione E.N.P.A.I.A.

e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, medici

veterinari, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, avevano

agito per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo d'iscrizione e

contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei

sanitari italiani (ONAOSI) a partire dal 1 gennaio 1995 (data di

privatizzazione dell'Ente), proponendo conseguente domanda di

restituzione delle somme già versate - il pretore di Modena, con

ordinanza emessa il 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge

24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)

e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in

persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma,

anche successivamente alla privatizzazione dell'ONAOSI,

l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ente;

che il rimettente, osservato come "l'esistenza stessa della

normativa impugnata comporti il rigetto della domanda dei ricorrenti"

rendendo rilevante la questione, prospetta l'eventualità di una

liquidazione coatta amministrativa dell'ente, possibile a causa della

mancanza di una garanzia finanziaria statale, nonché il rischio di

lasciare insoddisfatte le aspettative degl'iscritti; e da ciò deduce

che sarebbe necessario rendere volontaria l'adesione, e dunque il

contributo, volto a finanziare un sistema posto a tutela di un

interesse privato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive;

ch'egli rileva inoltre come nella disciplina dell'ONAOSI siano

state in sostanza mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e

strumenti organizzativi tenuti ben distinti nel secondo e nel quinto

comma dell'art. 38 della Costituzione: da una parte, infatti, si è

prevista una dissociazione dalla finanza pubblica, mentre dall'altra

è stato mutuato il regime dell'obbligatorietà della contribuzione,

caratteristico delle forme previdenziali pubbliche;

che, da ultimo, il pretore rimettente censura l'adozione di un

regime privatistico ma con contribuzione obbligatoria, in quanto non

idoneo a fornire garanzie di corrispondenza tra volontà degli

iscritti e volontà dell'Ente, impeditivo di un controllo nell'uso

delle risorse e preclusivo di iniziative concorrenziali disposte dai

sanitari mediante la costituzione di associazioni similari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente

eccependo l'inammissibilità della questione, per essersi il pretore

limitato a riportare le argomentazioni dei ricorrenti, e concludendo

nel merito per la declaratoria d'infondatezza, sulla base

dell'analogo precedente riguardante l'ENPAV;

che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l'ONAOSI ed alcuni

dei ricorrenti nel giudizio a quo depositando altresì memorie

aggiuntive;

che l'ONAOSI ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della

questione, per la mancanza di una qualunque argomentazione circa

l'oggetto del giudizio e l'omessa indicazione certa delle norme

denunciate; ed ha poi chiesto nel merito la declaratoria

d'infondatezza della questione, anche in ragione del proprio

perdurante carattere pubblicistico, connesso e alla pubblica

finalità previdenziale e al mancato completamento del processo di

privatizzazione;

che i ricorrenti, premessa un'ampia narrativa sull'evoluzione

storica dell'Ente, hanno evidenziato il parallelismo esistente tra il

sistema della previdenza complementare e l'attuale disciplina

dell'ONAOSI, osservando come in entrambi i casi sia prevista la

possibilità di liquidazione coatta amministrativa, mentre solo per

la prima vige la regola della volontarietà della contribuzione;

che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali negano efficacia di

precedente alle sentenze di questa Corte n. 248 del 1997 e n. 88 del

1995, poiché riferite ad altri enti, che avrebbero mantenuto il

carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza a

favore di una delimitata categoria di professionisti, mentre nel caso

di specie verrebbero in rilievo prestazioni meramente assistenziali a

favore degli "orfani bisognosi" di sanitari italiani in genere), o si

vuole sgravare lo Stato da una responsabilità finanziaria,

configurando allora l'ente come gestore di una previdenza libera,

oppure si ritiene il bisogno previdenziale come essenziale alla

collettività, ed allora si deve tener fermo l'obbligo contributivo

garantendo la solidarietà finanziaria generale;

che sono infine intervenuti, con unico atto e con memoria

depositata nell'imminenza dell'udienza, la Cassa nazionale del

Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di

ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e

assistenza per i consulenti del lavoro, l'ENPAV, la Cassa nazionale

di previdenza e assistenza forense, la Cassa italiana di previdenza

ed assistenza di geometri liberi professionisti, l'associazione Enti

previdenziali privati, nonché, con separato atto, l'ENPAIA;

che tutti gli intervenuti, nel sostenere la loro legittimazione

sulla premessa che la normativa denunciata è in generale dettata per

la privatizzazione, hanno eccepito l'inammissibilità della questione

e hanno concluso nel senso della manifesta infondatezza, richiamando

la ratio della sentenza n. 248 del 1997;

che, con ordinanza allegata, emessa nel corso dell'udienza

pubblica, è stata dichiarata l'inammissibilità di tali interventi.

Considerato che le norme, rispettivamente di delega e di

attuazione, dettate in tema di privatizzazione di enti previdenziali,

sono correttamente individuate dal giudice a quo all'origine

dell'intervento legislativo censurato quale fonte del denunciato

obbligo contributivo;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione, pur attingendo alle

prospettazioni offerte dalle parti, esprime un autonomo iter

argomentativo, sul quale risulta basata in modo plausibile la

motivazione circa la rilevanza ed a stregua del quale viene

sufficientemente svolta la delibazione in ordine alla non manifesta

infondatezza della questione;

che, pertanto, vanno respinte le preliminari eccezioni

d'inammissibilità;

che l'obbligo di contribuzione posto dalla legge a carico degli

appartenenti ad un ordine o ad una categoria professionale in favore

dell'ente gestore di forme di previdenza integrative previste per i

professionisti stessi è già stato da questa Corte scrutinato in

riferimento a molteplici parametri costituzionali;

che, in particolare, si è rilevato come la ratio sottesa ad una

doppia posizione contributiva di per sé pienamente compatibile con

la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 della Costituzione, si

risolva in un rafforzamento di tale tutela (sentenza n. 88 del 1995);

che, con specifico riferimento alla direttiva di

razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa in cui si

inserisce la privatizzazione degli enti in parola, la Corte ha

sottolineato l'incidenza del processo medesimo esclusivamente sugli

strumenti gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale

ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata resta l'evidenza

pubblicistica dell'attività svolta (sentenze nn. 16 del 1999 e 248

del 1997);

che nella sentenza da ultimo citata si è ritenuta priva di

fondamento la questione concernente profili coincidenti con quelli

prospettati dal pretore di Modena, segnatamente in ordine alla temuta

eventualità di un dissesto finanziario, rilevandosi come l'asserita

insufficienza delle garanzie, che in un remoto futuro si paventa

pregiudichi l'erogazione delle prestazioni, non possa fondare il

dubbio di legittimità costituzionale circa l'obbligo contributivo;

che, nella stessa sentenza, si è inoltre sottolineato il

perdurante valore del principio di solidarietà endocategoriale,

idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto più nel

nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione;

che il richiamo a tale principio ed alle finalità della

struttura associativa è valso anche ad escludere la dedotta

violazione dell'art. 18 della Costituzione; né sul punto il

rimettente fornisce argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo

esaminati a proposito della privatizzazione dell'ENPAV;

che tra quest'ultimo ente e l'ONAOSI non sussistono diversità di

natura o di finalità aventi apprezzabile rilevanza con riguardo alla

peculiare ratio dell'intervento operato dal legislatore mediante la

delega contenuta nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 537 del

1993, il cui comma 33 ha espressamente accomunato nella sua

previsione gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, e che

neppure sono ravvisabili differenze qualitative tra la platea degli

onerati di contribuzione e quella dei fruitori delle prestazioni,

così da indurre un mutamento delle conclusioni cui questa Corte è

come sopra pervenuta;

che, per altro verso, la censura concernente l'impossibilità, da

parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle

risorse quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione è

chiaramente priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di

interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e

della Corte dei conti;

che, infine, inappropriato si palesa il riferimento all'art. 2

Cost., il cui precetto potrebbe anzi essere evocato in senso

contrario alla prospettazione del rimettente, atteso che le succitate

sentenze si richiamano proprio al principio solidaristico, che in

tale norma trova una delle sue radici e che certamente informa anche

i rapporti di previdenza ed assistenza interni alle categorie

professionali;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza

pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in

persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3,

18 e 38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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