Art. 130 — Sostituzione dell'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata). - Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
- a)le azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
- b)l'azione di responsabilita' contro i soci della societa' a responsabilita' limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
