Art. 75 — Modifiche all'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilita' del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
