Art. 42 — Modifiche all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
