Art. 40 — Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art40 · fonte del testo

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