Art. 40 — Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
