Art. 43 — Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, il numero 3 e' sostituito dal seguente: "3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;";
- b)al primo comma, il numero 4) e' soppresso;
- c)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
