Art. 41 — Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
