Art. 102 — Sostituzione dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 113 (Ripartizioni parziali). - Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

  • 1)ai creditori ammessi con riserva;
  • 2)ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
  • 3)ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta ma la sentenza non e' passata in giudicato;
  • 4)ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art102 · fonte del testo

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