Art. 28 — Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2003 al 4 luglio 2009. 133 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il presidente designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunita', fissa udienza per l'audizione dell'istante. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, questi puo' depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e puo' invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonche' a notificare l'istanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art28 · fonte del testo
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