Dopo l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti: "Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attivita' previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni. Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attivita' autorizzata. 4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore. 5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. Art. 17-quater. - 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. 2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter. Art. 17-quinquies. - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis e' presentato al prefetto. Art. 17-sexies. - 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis e' esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 115/1995

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1995

    Il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, secondo cui, nella prevista riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e norme connesse o complementari, occorreva individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate, è evidentemente diretto a salvaguardare (anche) le competenze regionali. Perciò, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, promosso dalla Regione Toscana in quanto nella depenalizzazione di diverse contravvenzioni operata in base a tale legge con il decreto legislativo n. 480 del 1994, gli uffici ai quali va presentato il relativo rapporto sono individuati in organi dello Stato anziché delle regioni, la censura formulata - fra le altre - per violazione del suddetto principio direttivo deve ritenersi ammissibile. - V. la precedente massima A. red.: S.P.

    Art. 17-quinquies Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Riforma della disciplina sanzionatoria · Art. 8-bis Disciplina dell'agriturismo · Art. 12 Riforma della disciplina sanzionatoria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/1996

    Questione infondata
    29 gennaio 1996

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 17-bis, comma terzo, del t.u.l.p.s., nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del medesimo t.u. - che impone, tra l'altro, di compiere operazioni solo con persone provviste di documento di riconoscimento e di trascriverne le generalità su un registro obbligatorio delle operazioni - con riguardo alle attività di commercio di cose antiche o usate previste dall'art. 126. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 128 del t.u.l.p.s. relativamente alle sole operazioni su oggetti preziosi nuovi, la cosa preziosa non più nuova, nel senso chiarito nella motivazione della sentenza n. 121 del 1963, rientra nel novero delle cose usate, per le quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze teleologiche alla base dell'art. 128 medesimo, la repressione penale delle violazioni. La lamentata disparità di trattamento rispetto alle stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti il commercio di oggetti preziosi (nuovi) muove quindi da una lettura non rigorosa della norma assunta a 'tertium comparationis', perché gli obblighi posti dalla disposizione denunciata si giustificano soltanto nei confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi comprese le cose preziose usate), mentre, con riguardo all'art. 41 Cost., attese le finalità di pubblica sicurezza a fondamento della norma impugnata, non è irragionevole un sistema di controlli diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. - Illegittimità costituzionale dell'art. 128 t.u.l.p.s. limitatamente al commercio di oggetti preziosi nuovi e nozione di "cosa preziosa" nuova, S. n. 121 del 1963. red.: A. Greco

    Art. 17-bis Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Riforma della disciplina sanzionatoria · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art3 · fonte del testo

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