Dopo l'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente: "Art. 221-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attivita' previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 399/2005

    Questione inammissibile
    25 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 221-bis, secondo comma, del t.u.l.p.s., reso con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, inserito dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella – relativa all’obbligo di bollatura o di vidimazione dei registri prescritti - di cui all’art. 16 del regolamento di esecuzione del t.u., reso con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, per inadeguata motivazione, da parte del giudice a quo, in ordine all’impossibilità di dare alla norma impugnata un’interpretazione conforme a Costituzione. L’autorità remittente, infatti, dando esclusivo rilievo al dato letterale della mancata esplicita inclusione della violazione delle modalità di tenuta del registro nella norma impugnata, la quale comprende, invece, tra quelle depenalizzate, la violazione dell’obbligo, ritenuto “principale”, di tenuta del registro stesso, di cui all’art. 128 del t.u., ritiene di non poter risolvere la questione sollevata “mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-bis del t.u.l.p.s.”: ma in tal modo il giudice a quo non esperisce integralmente il percorso interpretativo, con la ricerca di una valutazione sistematica della normativa in esame volta all'eventuale individuazione di una ricaduta degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 128 del t.u. sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento che “prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale”. La richiesta di pronuncia additiva incidente sul secondo comma dell’art. 221-bis del t.u., inoltre, comporterebbe che, per la differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al primo comma, la Corte costituzionale sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta, non costituzionalmente vincolata, rimessa come tale alla discrezionalità del legislatore. - Rientra nella discrezionalità del legislatore la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative: cfr. sent. n. 144 del 2005 e ord. n. 262 del 2005.

    Art. 221-bis Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 7 Riforma della disciplina sanzionatoria · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art7 · fonte del testo

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