Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3,

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto

dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma

della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

773), dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto

legislativo 13 luglio 1994, n. 480, promossi con ordinanze emesse il

27 febbraio 1995 (n. 1 ordinanza) e il 31 gennaio 1995 (n. 3

ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 311, 317, 318, 319 e 440

del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 23 e 35, prima serie speciale dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di tre procedimenti penali, richiesto della

emissione del decreto penale di condanna nei confronti di persone

imputate per avere, nella loro qualità di esercenti il commercio di

cose antiche o usate, omesso di trascrivere nell'apposito registro le

operazioni di vendita giornaliere, il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Firenze, dopo aver respinto, "allo

stato", la richiesta, ha, con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o.

317, 318 e 440 del 1995), sollevato di ufficio, in riferimento agli

artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.

480, "nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la

fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 con riguardo alle

attività previste dall'art. 126", ora sanzionata penalmente ai sensi

dell'art. 17 dello stesso testo unico.

Premette il giudice a quo che, in materia di esercizio del

commercio di cose antiche o usate, così come in materia di esercizio

del commercio di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le

violazioni dell'obbligo di preventiva dichiarazione e di licenza

nonché delle prescrizioni indicate dal testo unico di pubblica

sicurezza, sono state oggetto di profonda modificazione a seguito

dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 480 del 1994.

Più in particolare, abrogato l'art. 706 del codice penale in forza

dell'art. 13 del predetto decreto legislativo, "la violazione degli

obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche e usate"

è ora sanzionata dall'art. 17 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n.

480 del 1994 che, relativamente alle violazioni delle disposizioni

del testo unico, per le quali non sia stabilita una pena o una

sanzione amministrativa, ovvero non provveda il codice penale,

commina l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire

quattrocentomila.

In caso di mancata preventiva dichiarazione all'autorità in ordine

al commercio delle cose antiche o usate, l'art. 126 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza interviene, invece, esclusivamente

in via amministrativa (ex art. 17-bis del testo unico, quale

sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 480 del 1994),

mentre la violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 128 dello

stesso testo unico non è stata depenalizzata; e ciò perché

l'abrogazione dell'art. 706 del codice penale ha determinato

l'applicabilità dell'art. 17, primo comma, del testo unico (come

sostituito dall'art. 2 del più volte ricordato decreto legislativo);

infine, poiché l'art. 705 del codice penale non è stato,

diversamente dall'art. 706, abrogato, la violazione dell'obbligo di

preventiva licenza di pubblica sicurezza con riferimento al commercio

di cose preziose resta assoggettata alla pena dell'arresto fino a sei

mesi o dell'ammenda da lire centomila a lire due milioni; anche se

l'art. 705 del codice penale risulta implicitamente non più vigente

con riguardo alle violazioni previste dall'art. 128 del testo unico,

ora sanzionate in via amministrativa con il pagamento della somma da

lire trecentomila a lire due milioni, con eccezione delle attività

previste dall'art. 126.

Di conseguenza, "attività relative a due settori molto simili",

oggetto precedentemente di una disciplina omogenea in considerazione

della corrispondente omogeneità degli interessi protetti (attraverso

forme di controllo dirette a prevenire e reprimere reati contro il

patrimonio anche in danno degli acquirenti), in forza della

disciplina sanzionatoria scaturente dal decreto legislativo n. 480

del 1994 divengono oggetto di un trattamento del tutto

ingiustificatamente differenziato; con in più una limitazione

dell'iniziativa privata, ulteriormente ingiustificata là dove è

contemplata ancora la repressione penale.

2. - Lo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Firenze, sempre con ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o.

319 del 1995), dopo aver disatteso la richiesta di emissione di

decreto penale nei confronti di persona imputata di aver esercitato

l'attività di commercio di oggetti preziosi senza la licenza di

pubblica sicurezza, reato previsto dall'art. 705 del codice penale,

in relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, ha denunciato, ancora una volta in riferimento agli artt.

3 e 41 della Costituzione ed adottando la stessa motivazione

contenuta nelle ordinanze sub 1, l'art. 17-bis del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3 del decreto

legislativo n. 480 del 1994, "nella parte in cui esclude dalla

depenalizzazione le fattispecie relative alla violazione dell'art.

127" dello stesso testo unico, e l'art. 705 del codice penale, "che

punisce la mancanza di preventiva licenza per il commercio di cose

preziose in riferimento all'art. 127" dello stesso testo unico;

nonché l'art. 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994, "nella

parte in cui non abroga la disposizione dell'art. 705 c.p.".

3. - Richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione per

abolitio criminis della notizia di reato riguardante la violazione,

da parte di un commerciante di cose antiche, delle norme relative

alla tenuta dei registri delle operazioni commerciali, violazione di

cui all'art. 128 del testo unico di pubblica sicurezza, lo stesso

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze

riteneva di non poter provvedere in conformità, risultando la

violazione addebitata all'indagato tuttora rilevante sul piano

penale. E ciò in quanto la detta violazione sarebbe stata

depenalizzata solo nei confronti dei commercianti di preziosi ma non

anche nei riguardi degli esercenti il commercio di cose antiche o

usate.

Prima, però, di richiedere la formulazione dell'imputazione, ha

sollevato, con ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995), in

riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, adottando le

medesime argomentazioni di cui ai precedenti provvedimenti rimessivi,

questione di legittimità dell'art. 17-bis del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza "nella parte in cui esclude dalla

depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art.

128 TULPS con riferimento alle attività previste dall'art. 126

TULPS, ora sanzionata penalmente ai sensi del primo comma dell'art.

17 TULPS".

4. - In due dei cinque giudizi (precisamente in quelli instaurati

da r.o. 319 del 1995 e 440 del 1995) è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo, "con riserva di ulteriori

deduzioni", che le questioni siano dichiarate inammissibili. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o

analoghe. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi

con un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art. 17-bis, comma 3, del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza introdotto dall'art. 3 del

decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, "nella parte in cui

esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla

violazione dell'art. 128, con riguardo alle attività previste

dall'art. 126" ora sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 17 dello

stesso testo unico.

Una ordinanza (precisamente r.o. n. 319 del 1995) denuncia anche

l'illegittimità dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del

decreto legislativo n. 480 del 1994, nella parte in cui, mentre con

la prima disposizione, non abrogata, viene sancita l'immanente

perseguibilità del commercio non autorizzato di cose preziose, la

seconda disposizione - alla lettera a - ha contemplato l'abrogazione

dell'art. 706 del codice penale concernente il commercio clandestino

di cose antiche.

Le questioni non sono fondate.

3. - Prima di prendere in esame le censure di legittimità

costituzionale sollevate dal giudice a quo è necessario individuare

il quadro normativo in cui le varie denunce si iscrivono, dato che

tale quadro appare di non agevole comprensione alla luce delle

innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 480 del 1994 con il

quale è stata data attuazione alla legge 23 dicembre 1993, n. 562,

che ha conferito al Governo la delega per la riforma della disciplina

sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza e delle disposizioni ad essa connesse o complementari.

4. - Pure prima delle intervenute innovazioni la disciplina

denunciata non si prestava ad una agevole lettura interpretativa per

l'intersecarsi di disposizioni codicistiche con disposizioni del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e talora anche del

relativo regolamento, in funzione attuativa delle disposizioni del

testo unico.

Collocata nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la

prevenzione dei delitti contro il patrimonio, la disciplina del

commercio non autorizzato di cose preziose e del commercio

clandestino di cose antiche di cui agli artt. 705 e 706 del codice

penale rispondeva ad una ratio di prevenzione analoga a quella alla

base dei reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di

grimaldelli, di possesso ingiustificato di valori, di omessa denuncia

di cose provenienti da delitto, di vendita o consegna di chiavi o

grimaldelli a persona sconosciuta, di apertura arbitraria di luoghi o

di oggetti e di acquisto di cose di sospetta provenienza

(disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 707, 708, 709, 710, 711 e

712 del codice penale).

La comune finalità essenzialmente preventiva di tali fattispecie,

mentre aveva modo di concretizzarsi, almeno di regola, per queste

ultime ipotesi contravvenzionali, attraverso una compiuta

delineazione precettiva nelle previsioni codicistiche, relativamente

alle altre ipotesi contravvenzionali risultava non del tutto

autosufficiente, tanto da venire integrata, oltre che dal disposto

degli artt. 126, 127 e 128 del detto testo unico, anche da talune

disposizioni del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, contenente

l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18

giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. E sta qui,

soprattutto, la ragione delle difficoltà ermeneutiche cui si è

sopra fatto cenno, così da richiedere preliminarmente alla presente

decisione un quadro esaustivo della disciplina vigente in materia,

quadro che ha alla sua base gli artt. 705 e 706 del codice penale.

5. - L'art. 705 del codice penale punisce con l'arresto fino a tre

mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni chiunque

senza licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni di

legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose o compie su di esse

operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, atti o

attività. Una norma che trova ulteriori specificazioni negli artt.

127 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

concernenti, il primo, l'individuazione dei soggetti tenuti a munirsi

dell'autorizzazione amministrativa (fabbricanti, commercianti,

mediatori, cesellatori, orafi, incastonatori di pietre preziose ed

esercenti di arti affini, nonché commercianti, fabbricanti ed

esercenti stranieri e loro agenti, rappresentanti, commessi

viaggiatori o piazzisti che intendano fare commercio nel territorio

dello Stato degli oggetti preziosi da essi importati), gli oneri per

conseguire la licenza e i requisiti di validità e di durata della

licenza stessa; ed il secondo le modalità di compimento delle

operazioni, l'obbligo di tenuta del registro giornaliero e di

identificazione dell'operatore, nonché il divieto dell'esercente che

abbia comprato preziosi di alterarli o alienarli se non dieci giorni

dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i

fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Sempre in materia di esercizio del commercio di oggetti preziosi,

alcune disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico

dettano prescrizioni relative sia alla licenza, di cui si sarebbero

dovuti provvedere, fra l'altro, tanto gli esercenti abituali quanto

gli esercenti occasionali (art. 243) nonché i fabbricanti e i

commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli

preziosi, con eccezione dei fabbricanti e dei commercianti di penne

stilografiche nelle quali l'impiego di metalli preziosi sia limitato

al pennino (art. 244), sia alle indicazioni relative al registro

prescritto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza (art. 247).

Non a caso, dunque, dottrina e giurisprudenza hanno qualificato

l'art. 705 del codice penale come norma a carattere (prevalentemente)

sanzionatorio delle prescrizioni dettate dal testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, rispetto alle quali

peraltro il regime sanzionatorio previsto dall'art. 17 del testo

unico restava non operante, provvedendo a tal fine il codice penale.

6. - A sua volta, l'art. 706 del codice penale (poi abrogato

dall'art. 13, lettera a, del decreto legislativo n. 480 del 1994)

puniva con la sola ammenda chiunque esercitasse il commercio di cose

antiche o usate "senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità

quando la legge la richiede o senza osservare le prescrizioni della

legge". Anche questa disposizione non risultava dotata di compiuto

valore precettivo, trovando una disciplina integrativa, pure qui, sia

nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia nel relativo

regolamento. Più in particolare, l'art. 126 del testo unico

(tuttora vigente, come si vedrà) ribadisce il divieto di commercio

di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva,

mentre l'art. 128 contempla una serie di obblighi nell'esercizio

delle operazioni, nonché di doveri di esibizione, identici a quelli

stabiliti per gli esercenti il commercio di oggetti preziosi.

Ulteriori prescrizioni sono stabilite nel regolamento, talora

comuni a quelle gravanti sui commercianti di cose preziose talora

dettate specificamente per gli esercenti il commercio di cose antiche

o usate, come l'indicazione della sede dell'esercizio con obbligo di

comunicazione dell'eventuale trasferimento (art. 242).

7. - L'assetto normativo così strutturato ha subito una prima

radicale revisione ad opera della sentenza costituzionale n. 121 del

1963, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità "delle norme

contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di

pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano

operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto in

motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione".

La natura di tale statuizione si raccorda, dunque, inscindibilmente

con l'esposizione dei motivi, in grado, quindi, di vincolare in modo

incondizionato in sede interpretativa; donde la necessità di

ripercorrere qui i vari passaggi della motivazione anche al fine di

descrivere in quale misura il sistema normativo risulti in materia

modificato.

8. - La Corte, dopo aver chiarito che scopo della norma contenuta

nell'art. 128 è il controllo della "circolazione delle cose di

valore, al fine di reprimere il commercio clandestino di esse quando

provengano da attività criminose ed al fine di contribuire alla

prevenzione ed alla scoperta di tali attività" - donde la sua

esclusiva rispondenza ad esigenze di pubblica sicurezza - ebbe ad

operare un decisivo discrimine tra oggetto prezioso nuovo ed oggetto

prezioso usato: un discrimine avente valore determinante ai fini

della comprensione della norma denunciata ove si consideri che la

nozione di prezioso "nuovo" è fondata "non su concetti fisici ed

economici, bensì su concetti giuridici". Oggetto nuovo, nel senso

voluto dall'art. 128 (con inevitabili riverberi, non solo sul

disposto degli artt. 126 e 127 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, ma anche degli artt. 705 e 706 del codice

penale), "è quello che sia stato formato per la prima volta con

materia prima o mediante trasformazione di un oggetto usato, quando

la trasformazione sia stata così radicale da mutarne il precedente

carattere, e sia stato messo in circolazione da un fabbricante munito

di licenza a norma del primo comma dell'art. 127" del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza "e ulteriormente scambiato tra

soggetti che hanno tale licenza o tra uno di essi e un soggetto non

munito di licenza, purché costui abbia la veste di acquirente". In

caso contrario, pure se oggetto del commercio siano preziosi,

l'acquisto e gli scambi successivi dovranno considerarsi come

acquisto e scambio di oggetti usati, "anche se l'oggetto stesso sia

nuovo dal punto di vista fisico ed economico". Ed, ancor più

puntualmente, per adoperare un termine non giuridico ma di uso

comune, si può dire che la merce è di "seconda mano", in quanto non

proviene, come nuova, da una fabbrica o da un esercente abilitato a

tale commercio, ma, avendo, per effetto dei precedenti passaggi,

esaurito il ciclo dei trasferimenti dal fabbricante al privato

acquirente, ha perduto il suo carattere di "oggetto nuovo". La

conclusione è, dunque, nel senso che l'oggetto prezioso "che sia

stato messo in circolazione dopo che era pervenuto nelle mani di un

privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un

rinvenimento o di un'attività criminosa" non rientra "nella

categoria delle cose preziose ma nella categoria degli oggetti

usati".

Sta, quindi, nella dilatazione della nozione di oggetto usato e

nella conseguente restrizione della nozione di oggetto prezioso la

ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità dei primi

quattro commi dell'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 41 della Costituzione,

la Corte ebbe a rimarcare come non sia giustificato "pretendere che

per comprare cose preziose nuove da un commerciante che ne abbia

licenza si debba esibire un documento di riconoscimento e non è

giustificato il sistema che la legge impone per le stesse

operazioni", con una conseguente ingiustificata limitazione del

volume di affari per i commercianti da cui può derivare un danno per

la comunità, e con una non necessaria menomazione della libertà dei

privati acquirenti assoggettati "a formalità così pesanti e così

lesive di quella sfera di riservatezza che deve essere rispettata nei

limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della

collettività nel campo della sicurezza, dell'economia e della

finanza pubblica"; aggravio del tutto ingiustificato per ciò che si

riferisce alla polizia di sicurezza.

Una illegittimità incidente pure - concluse la ricordata sentenza

- sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza non

potendosi "imporre ad una categoria di esercenti una disciplina

particolare e più rigorosa di quella stabilità per le categorie

similari".

Non si mancò, poi, di ribadire, in presenza di una norma "che si

aggiunge alla serie ormai abbastanza nutrita delle disposizioni che

hanno perduto la loro originaria integrità testuale", l'auspicio di

una revisione sistematica del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza.

9. - Dal dictum della sentenza n. 121 del 1963 emerge, dunque, un

quadro normativo che esonera i commercianti di oggetti preziosi

"nuovi" (nel senso indicato da tale decisione) dall'adempimento degli

obblighi previsti dall'art. 128, primo, secondo, terzo e quarto

comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e cioè

dall'obbligo di compiere operazioni soltanto con persone provviste di

carta di identità o di altro documento munito di fotografia

proveniente dall'amministrazione dello Stato (primo comma), di tenere

un registro delle operazioni che compiono giornalmente ed in cui

devono essere annotate le generalità di coloro con i quali le

operazioni stesse sono compiute (secondo comma), tenuti, a loro volta

a dimostrare la loro identità (quarto comma), registro che deve

essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni

loro richiesta (terzo comma).

Le dette disposizioni (al pari di quelle regolamentari che ad esse

si riferiscono) trovano, di conseguenza, applicazione esclusivamente

nei confronti degli esercenti il commercio di oggetti usati, ivi

compresi i "preziosi usati"; solo in tal modo giustificandosi, in

relazione alle finalità di pubblica sicurezza che sono alla base dei

precetti ora ricordati, una serie di controlli così penetranti come

quelli prescritti dalla norma dichiarata parzialmente illegittima.

10. - Nel panorama normativo così verificato dalla più volte

ricordata sentenza n. 121 del 1963, si inseriscono, ad oltre venti

anni di distanza, le innovazioni introdotte dal decreto legislativo

13 luglio 1994, n. 480.

Il detto testo normativo - emanato in attuazione della legge-delega

21 dicembre 1993, n. 562, al fine di realizzare "una vasta

depenalizzazione dei reati minori cercando peraltro di evitare gran

parte delle difficoltà incontrate nei precedenti provvedimenti di

trasformazione degli illeciti amministrativi" (così la Relazione al

disegno di legge-delega, presentato dal Ministro di grazia e

giustizia di concerto con il Ministro dell'interno) - prevede anzi

tutto, per quel che qui direttamente interessa, la sanzione penale

dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire

quattrocentomila per le violazioni del testo unico "per le quali non

è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non

provvede il codice penale" (art. 17, primo comma, del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, nel testo sostituito dall'art. 2

del decreto legislativo n. 480 del 1994). A sua volta l'art. 3, comma

1, dello stesso decreto legislativo ha introdotto l'art. 17-bis del

medesimo testo unico, il quale al comma 3 dispone che le "violazioni

alle disposizioni di cui agli articoli... 126, 128, escluse le

attività previste dall'art. 126... sono soggette alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire

due milioni". Da detta disposizione - a parte l'oscurità del

lessico normativo, di davvero difficile comprensione (sarebbe stato

rispondente ad una più rigorosa tecnica legislativa descrivere

nominatim i casi di esclusione dalla depenalizzazione) - si può

ricavare (anche per la esatta corrispondenza all'art. 1, lettera a

della legge-delega) che restano tuttora assoggettate a sanzione

penale le violazioni dell'art. 128 del testo unico da parte degli

esercenti il commercio di cose antiche o usate (le attività, cioè,

disciplinate dall'art. 126). L'esigenza di una simile delimitazione

appare, del resto, chiarita dalla Relazione al suddetto disegno di

legge-delega allorché si precisa come relativamente al testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza "la delega prevede un duplice

intervento nel senso sia della mera abrogazione di talune fattispecie

specificamente individuate (lettera c del comma 1 dell'art. 1), sia

di una depenalizzazione a vasto raggio di quei titoli che non

risultino del tutto superati per l'intervento di leggi successive o

di dichiarazioni di incostituzionalità (lettera a del comma 1

dell'art. 1)". In tale linea direttiva si giustifica la "abrogazione

pura e semplice di quelle contravvenzioni che, trovando sostanziale

corrispondenza in omologhi precetti del testo unico da sottoporre a

depenalizzazione, non potrebbero sopravvivere se non a costo di

un'assurda contraddizione. Si tratta delle ipotesi contravvenzionali

di cui agli articoli 662 (esercizio abusivo dell'arte tipografica)

ed, appunto, 706 (commercio clandestino di cose antiche) del codice

penale (lettera c del comma 1 dell'articolo 1)".

Ed infatti l'art. 13, lettera a, del decreto legislativo n. 480 del

1994 ha espressamente previsto l'abrogazione dell'art. 706 del codice

penale.

Quanto al richiamo della Relazione al disegno di legge-delega a

pronunce di illegittimità costituzionale, esso non può non essere

inteso in riferimento alla più volte ricordata sentenza n. 121 del

1963; tanto più che sempre dalla stessa Relazione risulta che pure

con riguardo alle contravvenzioni previste dal testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, alla depenalizzazione generalizzata

avrebbero dovuto corrispondere "alcune eccezioni giustificabili con

il rango degli interessi in gioco".

E ciò anche se della ridetta pronuncia di questa Corte non risulta

menzione né nella Relazione alla legge-delega né nei lavori

preparatori del decreto legislativo n. 480 del 1994.

Resta comunque, quale presupposto alla base dell'attuale disciplina

del commercio di oggetti preziosi e del commercio di oggetti antichi

e usati, la permanente operatività della parziale dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 128 del testo unico; pure se

non può non essere rilevato come una corretta previsione normativa

avrebbe dovuto comportare un intervento sull'art. 128 del testo

unico, al fine di escludere qualsivoglia sanzione per la violazione

dei precetti di cui ai primi quattro commi relativamente agli

esercenti il commercio di oggetti preziosi nuovi.

11. - Gli equivoci a cui la non chiara lettera dell'art. 17-bis,

comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può dar

luogo appaiono evidenti dalla semplice lettura di una delle ordinanze

di rimessione (precisamente r.o. n. 331 del 1995). Di fronte

all'addebito elevato nei confronti di un commerciante di cose antiche

concernente l'omessa tenuta del registro delle operazioni

commerciali, il pubblico ministero aveva infatti richiesto

l'archiviazione, assumendo l'avvenuta depenalizzazione dell'art. 128

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in forza dell'art.

3, comma 3, del decreto legislativo n. 480 del 1994. In tre altri

casi, riguardanti un'analoga violazione, il pubblico ministero aveva,

invece, domandato l'emissione del decreto penale (r.o. 317, 318 e 440

del 1995).

A tutte le dette richieste dei pubblici ministeri, peraltro, il

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha

risposto sollevando questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione le

violazioni dell'art. 128 dello stesso testo unico commesse dai

commercianti di cose antiche o usate.

12. - Senonché, pur dovendosi condividere la scelta interpretativa

quanto all'immanenza nei confronti degli esercenti il commercio di

cose antiche e usate della sanzione penale prevista dall'art. 128,

non altrettanto rigorosa appare, invece, la lettura della norma

assunta quale tertium comparationis in relazione alla denunciata

violazione del principio di eguaglianza: e cioè quella risultante

dal combinato disposto degli artt. 17-bis, comma 3, 127 e 128 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativamente alle

stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti di

oggetti preziosi. Una simile prospettazione, infatti, non tiene

conto del decisum della sentenza costituzionale n. 121 del 1963, che,

nel dichiarare l'illegittimità dei primi quattro commi dell'art. 128

per la parte riguardante le operazioni su oggetti preziosi nuovi, ha

precisato come la cosa preziosa se non più nuova, nel senso chiarito

in motivazione, rientra nel novero delle cose usate, in ordine alle

quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze

teleologiche alla base dell'art. 128, la repressione penale delle

violazioni.

Di qui la conclusione che la norma denunciata, così come

interpretata alla stregua della sentenza n. 121 del 1963, non

contrasta con la Costituzione per nessuno dei parametri invocati. Non

con l'art. 3 della Costituzione, perché la serie di controlli

previsti dalla norma più volte richiamata si giustifica soltanto nei

confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi

comprese le cose preziose usate) e non anche nei confronti degli

esercenti il commercio di preziosi (nuovi). E non con riguardo all'art.

41 della Costituzione, perché, stanti le finalità di pubblica

sicurezza poste a fondamento della norma che si assume violata nei

procedimenti a quibus, non risulta irragionevole (argomentando a

contrario dalla sentenza n. 121 del 1963) un sistema di controlli

diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.

13. - Non fondata è pure la questione di legittimità degli artt.

705 del codice penale e 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994

nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale

del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha

corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 del codice penale

e non anche l'art. 705 dello stesso codice.

La scelta legislativa non appare, infatti, irragionevole ove si

consideri la necessità di una maggiore tutela connessa

all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose

(nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di

cose antiche usate. Si tratta di un giudizio di valore che non può

definirsi arbitrario, dato che esso già emerge dalla semplice

comparazione della sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 del

codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da lire centomila a

lire due milioni) rispetto alla pena prevista invece dall'abrogato

art. 706 dello stesso codice (ammenda da lire ventimila a lire

duecentomila).

Il che esclude anche la dedotta violazione dell'art. 41 della

Costituzione, intrinsecamente collegata, come essa appare, alla

inosservanza dell'art. 3.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo introdotto

dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma

della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione,

dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze

con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o. 317, 318 e 440 del 1995)

ed una ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto

legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina

sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con

ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o. 319 del 1995).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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