[1]1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

[2]2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

[3]3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, ((...)) 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni. 58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

58

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo vigente dal 1 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1996

    Questione infondata
    29 gennaio 1996

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 17-bis, comma terzo, del t.u.l.p.s., nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del medesimo t.u. - che impone, tra l'altro, di compiere operazioni solo con persone provviste di documento di riconoscimento e di trascriverne le generalità su un registro obbligatorio delle operazioni - con riguardo alle attività di commercio di cose antiche o usate previste dall'art. 126. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 128 del t.u.l.p.s. relativamente alle sole operazioni su oggetti preziosi nuovi, la cosa preziosa non più nuova, nel senso chiarito nella motivazione della sentenza n. 121 del 1963, rientra nel novero delle cose usate, per le quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze teleologiche alla base dell'art. 128 medesimo, la repressione penale delle violazioni. La lamentata disparità di trattamento rispetto alle stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti il commercio di oggetti preziosi (nuovi) muove quindi da una lettura non rigorosa della norma assunta a 'tertium comparationis', perché gli obblighi posti dalla disposizione denunciata si giustificano soltanto nei confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi comprese le cose preziose usate), mentre, con riguardo all'art. 41 Cost., attese le finalità di pubblica sicurezza a fondamento della norma impugnata, non è irragionevole un sistema di controlli diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. - Illegittimità costituzionale dell'art. 128 t.u.l.p.s. limitatamente al commercio di oggetti preziosi nuovi e nozione di "cosa preziosa" nuova, S. n. 121 del 1963. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 705 c.p. · Art. 17-bis Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2000 al 1 gennaio 2001. 6 parole tolte.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, tolto: escluse le attivita' previste dall'art. 126,aggiunto: ... 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art17bis · fonte del testo

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