Nell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i commi da 1 a 4, sono sostituiti dai seguenti: " 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.". Nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, dopo l'art. 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Competenza in tema di rapporto). - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 115/1995

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1995

    Il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, secondo cui, nella prevista riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e norme connesse o complementari, occorreva individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate, è evidentemente diretto a salvaguardare (anche) le competenze regionali. Perciò, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, promosso dalla Regione Toscana in quanto nella depenalizzazione di diverse contravvenzioni operata in base a tale legge con il decreto legislativo n. 480 del 1994, gli uffici ai quali va presentato il relativo rapporto sono individuati in organi dello Stato anziché delle regioni, la censura formulata - fra le altre - per violazione del suddetto principio direttivo deve ritenersi ammissibile. - V. la precedente massima A. red.: S.P.

    Art. 17-quinquies Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Riforma della disciplina sanzionatoria · Art. 8-bis Disciplina dell'agriturismo · Art. 12 Riforma della disciplina sanzionatoria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari