Nell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.".
Testo vigente dal 4 agosto 1994
