Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 115/1995

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1995

    Non vi è dubbio che le attività di ricezione ed ospitalità stagionale esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, (in cui consiste tipicamente l'agriturismo) indicate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, rientrino nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale. Pertanto, in ordine alle fattispecie contravvenzionali già previste nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riguardo all'esercizio di queste attività in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità - fattispecie depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis dello stesso testo unico, introdotti, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1993, n. 480 - la competenza ad irrogare le ora comminate sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico, spetta alle regioni. Di conseguenza, l'impugnato art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 - introdotto a sua volta dall'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 480 del 1994 - deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il rapporto relativo a tali violazioni è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.

    Art. 17-quinquies Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 8-bis Disciplina dell'agriturismo · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1995 al 31 marzo 2006. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 96

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art8bis · fonte del testo

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