Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)gli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale;
  • b)gli articoli 66, 70, 73, 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  • c)gli articoli 126, 127, 128, 129, 132, 138 e 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  • d)il terzo comma dell'art. 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • e)il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1996

    Questione infondata
    29 gennaio 1996

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 705 cod. pen. e 13 d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 cod. pen. - relativo al commercio clandestino di cose antiche - e non anche l'art. 705 dello stesso codice. La scelta legislativa di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate è espressione di un giudizio di valore non arbitrario, reso palese già dalla semplice comparazione della più severa sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 cod. pen. rispetto alla più tenue pena, solo pecuniaria, prevista invece dall'abrogato art. 706 cod. pen.. red.: A. Greco

    Art. 17-bis Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Riforma della disciplina sanzionatoria · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art13 · fonte del testo

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