Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. L'autorizzazione e' revocata:

  • a)nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
  • b)nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  • c)nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
  • c-bis)nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28. ((4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28)) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Testo vigente dal 1 gennaio 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11776/2026

    29 aprile 2026
    • Commercio

    L'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in una postazione fissa da parte del titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosi di attività svolta oltre i limiti fissati dall'autorizzazione, in quanto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio in forma fissa su suolo pubblico impone la verifica della compatibilità di una tale attività con la situazione antropica e il complessivo assetto del territorio, di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione.

    Art. 29 · Art. 28 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 186 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1998 al 1 gennaio 2010. 44 parole aggiunte.

aggiunto: c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28. 4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art29 · fonte del testo

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