Art. 6 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
- a)cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada;
- b)cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.". Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.". Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.". Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
