Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.". Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' abrogato.
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
