Art. 3 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.". Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita' di trasporto di una sola impresa.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
