Art. 15 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
