Art. 12 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.". Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
