(( Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

  • a)cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada;
  • b)cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21. 4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478

2

Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Testo vigente dal 27 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2000 al 27 febbraio 2002. 63 parole tolte, 70 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per tolto: i soggetti aggiunto: le imprese di cui all'articolo 1, tolto: comma 2 e comma 3 aggiunto: commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie tolto: pari ad almeno aggiunto: in misura non inferiore a:

a) tolto: cento milioni di lire, qualora il soggetto aggiunto: cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un tolto: veicolo aggiunto: autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada;

b) tolto: dieci milioni di lire aggiunto: cinquemila euro, per ogni tolto: veicolo aggiunto: autoveicolo supplementare. Ai fini tolto: dell'accentramento aggiunto: dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali tolto: del soggetto interessato aggiunto: dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibiliaggiunto: , comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attiviaggiunto: , comprese le proprieta' disponibili come garanzia per tolto: il soggetto interessato aggiunto: l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, … varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese tolto: autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria. Tali imprese comunicano, entro tre giorni aggiunto: che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21. 4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, aggiunto: secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestatatolto: . Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395~art6 · fonte del testo

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