Art. 5 — Capacità finanziaria
Il requisito della capacita' finanziaria si intende sussistente allorche' l'impresa possa dimostrare la disponibilita' di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione e' determinato il requisito della capacita' finanziaria, in misura comunque non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Resta comunque salva la facolta' di deroga prevista dall'articolo 2, comma 2. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria sono considerati:
- a)i conti annuali dell'impresa, ove esistano;
- b)i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e la possibilita' di scoperti e prestiti;
- c)tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa;
- d)i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni;
- e)il capitale di esercizio. In alternativa alle modalita' di cui al comma 3, le imprese possono produrre una attestazione rilasciata da istituti bancari o istituti finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi; il contenuto dell'attestazione e le modalita' di rilascio sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima del 1 gennaio 1990, sono dispensate dall'accertamento del requisito della capacita' finanziaria. Sono considerate equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4 le omologhe attestazioni rilasciate alle imprese residenti in altro Stato dell'Unione europea in base alla normativa ivi vigente. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395
2con decorrenza dal 1 luglio 2001
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
3- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Testo vigente dal 27 febbraio 2002
