Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:

  • a)dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
  • b)dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone;
  • c)dal titolare dell'impresa individuale o familiare.". Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, le parole "per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;" sono soppresse. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;". La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;". Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.". La lettera c) del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.".

Testo vigente dal 12 febbraio 2002

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478~art5 · fonte del testo

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