Art. 14 — Partecipazione al procedimento
Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "13-bis (Partecipazione al procedimento). - 1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, e' disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
