Art. 11 — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
