Art. 10 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
