In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica, perdita o diminuzione della capacita' di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilita', della persona che svolge la direzione dell'attivita', ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneita' professionale che possa assumere tale funzione, e' consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attivita' anche in assenza del requisito dell'idoneita' professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilita', dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. ((2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.)) 2 Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478

2

Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Testo vigente dal 27 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2000 al 27 febbraio 2002. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… dell'onorabilita', dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. aggiunto: 2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta tolto: dal soggetto aggiunto: dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa tolto: dal medesimo, aggiunto: dalla medesima l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395~art10 · fonte del testo

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