Art. 10 — Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto
Nel caso di decesso o di incapacita' fisica o giuridica di colui che dirige l'attivita' di trasporto dell'impresa, ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacita' professionale che possa assumerne la direzione, e' consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo provvisorio la direzione della attivita' di trasporto anche in assenza dell'attestato di capacita' professionale, dandone previa comunicazione agli organi competenti, sempre che siano in possesso del requisito dell'onorabilita'. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 e' consentito per un periodo di dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concessa dagli organi competenti, in casi particolari debitamente giustificati. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la direzione dell'attivita' di trasporto puo' essere definitivamente proseguita dal soggetto che, pur non possedendo il requisito della capacita' professionale, ha acquisito, negli ultimi 3 anni, un'esperienza pratica nella gestione giornaliera dell'impresa, sempre che tale soggetto sia in possesso del requisito dell'onorabilita'. Nel caso in cui venga a determinarsi la perdita dei requisiti dell'onorabilita' ovvero della capacita' professionale da parte del soggetto preposto alla direzione dell'attivita' di trasporto, e' consentito all'impresa di provvedere, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto, alla sostituzione del preposto entro il termine di tre mesi dalla data in cui si e' verificato il venir meno dei requisiti. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395
2con decorrenza dal 1 luglio 2001
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
3- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Testo vigente dal 27 febbraio 2002
