Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  • b)nell'articolo 22, primo comma, le parole "soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  • c)nell'articolo 31, secondo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
  • d)nell'articolo 32, quarto comma, la parola "penalita'" e' sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
  • e)nell'articolo 37, terzo comma, la parola "soprattasse" e' sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  • f)l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.";
  • g)l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila. 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.";
  • h)l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
  • i)nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole "e soprattasse" e al quarto comma sono soppresse le parole "e delle soprattasse";
  • l)sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.

Testo vigente dal 8 gennaio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari