Art. 19 — Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione
Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 20, nel primo e nel secondo comma, la parola "soprattassa" e' sostituita dalle parole "sanzione amministrativa";
- b)gli articoli 21 e 23 sono abrogati. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nell'articolo 8 del presente decreto. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
