Art. 26 — Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria

Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Testo vigente dal 8 gennaio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art26 · fonte del testo

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