Art. 4 — Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale
Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.";
- b)all'articolo 17, nel comma 3, le parole "Le soprattasse e le pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "Le sanzioni amministrative" e nel comma 5 le parole ", soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e sanzioni amministrative";
- c)e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
