Art. 18 — Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

Contro il provvedimento di irrogazione e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo e' proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni. In presenza di piu' soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorita' giudiziaria, il ricorso amministrativo e' improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilita'. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorita' giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.

Testo vigente dal 8 gennaio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3973/2026

    23 febbraio 2026

    Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento dei tributi sono autonomi e soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, tanto che il primo non postula la definitività del secondo, con la conseguenza che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non avendo carattere prodromico rispetto all'atto di contestazione delle sanzioni, non esime il contribuente dall'onere di impugnare quest'ultimo nel termine di decadenza previsto per legge e che la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario, non preclude l'iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate da un atto di contestazione non tempestivamente impugnato.

    Art. 18 · Art. 16 Sanzioni tributarie

    Rassegna di febbraio 2026, p. 138 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 160/2002

    Parametro
    7 maggio 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma nella sede della Corte costitu…

    Art. 16 Modifiche al sistema penale · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art18 · fonte del testo

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